giovedì 29 novembre 2012

Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.


Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Anche su quest’articolo, possiamo dire che alla grammatica non corrisponde affatto la pratica perché poi, a ben vedere, ci sono dei privilegi assegnati ai clericali ed alla Curia, mentre sono negati alle altre religioni, come ad esempio quella che viene spacciata come ora di religione, mentre il più delle volte non è altro che una forma di indottrinamento e catechizzazione degli alunni, e per di più a spese dello Sato ed in orario scolastico, e il più delle volte senza che siano organizzate le materie alternative per chi non si avvale dell’ora di religione, mentre equità ed eguaglianza vorrebbero che allo stesso modo ci fossero, in concomitanza, anche le ore per i protestanti, i musulmani, gli ebrei, agnostici, atei, ecc.
Perché il tutto viene basato sulla ipocrisia e la palese menzogna di quella che, se vera, sarebbe persino e comunque una “dittatura della maggioranza”, posta in atto attraverso la falsa affermazione che i cattolici rappresenterebbero: “La stragrande maggioranza della popolazione”.
Cosa, questa, smentita proprio dalle sconfitte subite ai due referendum citati, dato che se fosse vera allora li avrebbero vinti e non persi.
Quindi la loro affermazione va corretta, dicendo che i battezzati sono la stragrande maggioranza, ma poi,  tra battezzati e credenti e praticanti, ci passa appunto il mare dei referendum.
Ed infine non regge neppure lo strumentale cattivo uso dell’affermazione di Croce, il quale scrisse:

"Perché non possiamo non dirci Cristiani”, in quanto, appunto, parla di Cristiani e non di “Cattolici”, includendo il Cristianesimo non come fatto religioso, ma solo come fatto di cultura, artistico, letterario che niente ha a che vedere con Fede e credenze.
E se poi questo non bastasse abbiamo ancora gli artt. 19 e 20 che completano il quadro costituzionale sui rapporti con la religione e le sue rappresentanze che vedremo in seguito..

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