Art. 6. La Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
E’ forse questa la sola norma che nel corsi di oltre un
sessantacinquennio abbia trovato una soddisfacente attuazione ad esempio con
l’adozione del bilinguismo nelle zone alto atesine, anche se poi non sempre e
non comunque viene supportata da interventi di tipo normativo ed applicativo
fornendo tutto quanto il necessario per una la tutela reale e non solo
dichiarata e formale.
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