venerdì 23 novembre 2012

Art 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...


Art 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Questo articolo che nasce addirittura un anno prima della dichiarazione dei diritti universali dell’Uomo, approvato dall’ONU, è proprio adesso  di pressante attualità in quanto si fa un gran dibattere, concionare e blaterare  appunto su testamento biologico, accanimento terapeutico,  cellule staminali, interventi palliativi,  coppie di fatto sia etero  ed omo ecc.  e dimostra la preveggenza dei Padri Costituenti, dato che va sottolineato che intanto è la sola ed unica volta che in tutta la  C. si parla di “uomo” e che quindi ci sono dei diritti inalienabili riconosciuti e garantiti a prescindere  dall’uomo in quanto tale,  senza specificare se cittadino, elettore,  abitante,  residente o turista di passaggio.
Perciò è naturale che il primo di tutti i diritti,  è il diritto alla vita ed alla sicurezza, da cui derivano poi il diritto ad essere liberi dai bisogni e dall’ignoranza, attraverso il lavoro il primo e l’istruzione la seconda, e poi il diritto a decidere della propria persona e del proprio destino,  accentando o rifiutando le cure attraverso il testamento biologico, ecc,, secondo il principio democratico liberale del “Tu puoi”, che si contrappone all’illiberale e dispotico: “Tu devi!”
Ma tu devi che (?) o perché (?) o per chi (?).
E questo vale come diritti inalienabili e riconosciuti come singolo,  mentre il completamento con l’affermazione:
“… sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.“, sta a significare l’obbligo del riconoscimento  ed del garantire anche la formazione di coppie di fatto  in cui, 
appunto, si richiede l 'adempimento . 
Norma che non significa solo la libertà di iscriversi al circolo bocciofilo o aderire alla Dame di C. Vincenzo ecc.,  dato che tra l’altro questi riconoscimenti rientrano successivo  art 18, sulla libertà di associazione ed il  tanto ostentato e conclamato art. sulla famiglia che si usa strumentalmente per negare appunto le coppie di fatto, specialmente se omo, arriva solo al punto 29, e non può in alcun modo essere usato per vanificare  ed abrogare quanto stabilito in questo precedente articolo.

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