art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
E'
semplicemente vergognoso come vengano trattati gli stranieri,
perseguitati ed esuli, che chiedono asilo in Italia e che, ad onta di
questo articolo, invece di accoglierli, li tratta come clandestini e
criminali da rispedire al mittente, dove il più delle volte rischiano la
vita. Così anche in questo caso si tratta di Costituzione violata dato che
alla grammatica non si affianca la pratica.
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